Art. 2. Devoluzione dei posti riservati 1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) i posti riservati agli ufficiali vincolati alla ferma biennale eventualmente non ricoperti per mancanza di candidati idonei verranno devoluti agli altri candidati, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto indicato per il personale femminile nel precedente art. 1, comma 2. 2. Nel caso di mancata copertura dei posti a concorso indicati nel precedente art. 1, comma 1, lettera b), per insufficiente numero di concorrenti idonei, la direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti rimasti non ricoperti in aumento a quelli previsti nel concorso indicato al precedente art. 1, comma 1, lettera e), e viceversa.