Art. 2.

                   Devoluzione dei posti riservati

    1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere  a),  b),  c) e d) i posti riservati agli ufficiali vincolati
alla  ferma  biennale  eventualmente  non  ricoperti  per mancanza di
candidati  idonei  verranno  devoluti  agli  altri candidati, secondo
l'ordine  della  graduatoria  di  merito. Resta comunque fermo quanto
indicato per il personale femminile nel precedente art. 1, comma 2.
    2. Nel  caso  di  mancata copertura dei posti a concorso indicati
nel  precedente art. 1, comma 1, lettera b), per insufficiente numero
di  concorrenti  idonei,  la  direzione  generale  per  il  personale
militare  si  riserva  la  facolta', in relazione alle esigenze della
Forza  armata,  di portare i posti rimasti non ricoperti in aumento a
quelli  previsti nel concorso indicato al precedente art. 1, comma 1,
lettera e), e viceversa.