Art. 10.
    Entro  i  trenta  giorni  successivi  alla  scadenza della borsa,
l'assegnatario   deve   trasmettere   al  CNR  una  particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute. La relazione deve essere corredata
di   una  dichiarazione  del  direttore  delle  ricerche,  contenente
l'esatta   indicazione  del  periodo  complessivo  durante  il  quale
l'assegnatario   ha  atteso  agli  studi  e  ricerche  anzidetti.  La
relazione  e la dichiarazione di cui sopra sono trasmessi al comitato
di consulenza scientifica per la relativa valutazione.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.