Art. 11.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il competente ufficio del Consiglio nazionale delle ricerche,
per  le  finalita'  di  gestione  della  selezione e saranno trattati
presso  una  banca  dati automatizzata per le finalita' inerenti alla
selezione e alla gestione del rapporto conseguente alla stessa.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
    I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Consiglio  nazionale  delle  ricerche  - dipartimento del personale -
Reparto  II  -  Concorsi  e  borse di studio - Piazzale A. Moro n. 7,
titolare del trattamento dei dati stessi.
    Il  responsabile  del  trattamento  e'  il dirigente del suddetto
reparto.
      Roma, 15 febbraio 2000
Il responsabile del dipartimento del personale Capocecera