Art. 11.

  Differimento o interruzione del periodo di godimento della borsa

    Eventuali  differimenti  dalla  data di inizio o interruzione del
periodo  di  godimento  della  borsa verranno consentiti, su apposita
istanza,  al  vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi
militari di leva o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge
30 dicembre  1971,  n. 1204,  a  condizione  che l'istituzione estera
interessata rilasci formale nulla-osta in merito.
    In tali casi dovra' essere esibito, unitamente al predetto nulla-
osta, rispettivamente:
      una  dichiarazione sottoscritta dall'interessato, come previsto
dall'art. 1,  lettera  f) del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998,  nella  quale dovra' essere indicata la data di inizio e
quella presumibile in cui avra' termine il servizio militare;
      un  certificato  medico  nel  quale  dovranno essere indicati i
periodi  di  astensione  obbligatoria  ai  sensi  della  citata legge
n. 1204/1971.
    Il   borsista  che  interrompa  l'attivita'  e'  tenuto  a  darne
tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione
definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e'
obbligato  alla  restituzione di quanto eventualmente percepito oltre
la  data  di  decadenza  e,  comunque,  oltre  la  data  di  regolare
svolgimento     dell'attivita'     attestata     dal     responsabile
dell'istituzione  estera  frequentata  dal borsista. Tale obbligo non
sussiste  allorche'  la  mancata conclusione dell'attivita' derivi da
causa non imputabile al borsista.