Art. 13.

                    Regime giuridico della borsa

    Il  borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed
e'   tenuto  ad  assolvere  gli  impegni  stabiliti  dal  decreto  di
concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
    La   non   osservanza  delle  norme  statutarie  o  regolamentari
dell'istituzione   estera   frequentata   dal  borsista  comporta  la
decadenza dal godimento della borsa.
    La  borsa  di  studio  di  cui  al presente bando non puo' essere
cumulata  con  altre  borse  di  studio a qualsiasi titolo conferite,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca del borsista.
    Chi  ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo.
    Il  godimento  della  borsa  di  studio  non si configura come un
rapporto  di  lavoro,  essendo  finalizzato  al  perfezionamento  del
laureato borsista.
    Il  dipendente  pubblico  che  fruisca  della  borsa di studio in
parola  puo'  chiedere  il  collocamento in congedo straordinario per
motivi  di studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di
dottorato di ricerca dall'art. 2, della legge n. 476/1984. Il periodo
di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della progressione di
carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
    La  borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne'
a  valutazioni  ai  fini  di carriere giuridiche ed economiche, ne' a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
    Alle  borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni
in  materia  di  agevolazione  fiscale  di cui all'art. 6 della legge
3 novembre  1989,  n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.