Art. 13. Regime giuridico della borsa Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed e' tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti dal decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa. La non osservanza delle norme statutarie o regolamentari dell'istituzione estera frequentata dal borsista comporta la decadenza dal godimento della borsa. La borsa di studio di cui al presente bando non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Il godimento della borsa di studio non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato al perfezionamento del laureato borsista. Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio in parola puo' chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, previsto per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2, della legge n. 476/1984. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Alle borse di cui al presente bando si applicano le disposizioni in materia di agevolazione fiscale di cui all'art. 6 della legge 3 novembre 1989, n. 398, che richiama il disposto dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.