Art. 8. Espletamento del concorso Nella seduta preliminare la commissione giudicatrice determina i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 7. La valutazione dei titoli dovra' comunque precedere il colloquio stesso. Al termine dei lavori la commissione formula una graduatoria generale e, sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato per ciascuna delle voci indicate dal precedente articolo, formula una graduatoria di merito. Il giudizio della commissione e' insindacabile. Il direttore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso e dichiara il vincitore dello stesso. La graduatoria suddetta e' resa pubblica mediante affissione all'albo della Scuola per un periodo di quindici giorni entro il quale potranno proporsi eventuali impugnative.