Art. 8.

                      Espletamento del concorso

    Nella  seduta preliminare la commissione giudicatrice determina i
criteri  di  valutazione  per  l'attribuzione  dei  punteggi  di  cui
all'art. 7.
    La  valutazione dei titoli dovra' comunque precedere il colloquio
stesso.
    Al  termine  dei  lavori  la  commissione formula una graduatoria
generale  e,  sulla  base  della somma dei punteggi riportati da ogni
candidato  per  ciascuna delle voci indicate dal precedente articolo,
formula una graduatoria di merito.
    Il giudizio della commissione e' insindacabile.
    Il  direttore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso
e dichiara il vincitore dello stesso.
    La  graduatoria  suddetta  e'  resa  pubblica mediante affissione
all'albo  della  Scuola  per  un  periodo di quindici giorni entro il
quale potranno proporsi eventuali impugnative.