Art. 9.

                      Accettazione della borsa

    Ai  fini  dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti,
il  candidato  dichiarato  vincitore  dovra' far pervenire, a pena di
decadenza,   alla   Scuola  superiore  di  studi  universitari  e  di
perfezionamento  S.  Anna  di  Pisa,  entro  il termine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
la seguente documentazione, in carta semplice:
      1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
      2) fotocopia del codice fiscale;
      3)   autocertificazione  prevista  dalla  legge  n. 15/1968,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  attestante  il  reddito
personale  complessivo  annuo  lordo  di  cui  fruira'  l'interessato
nell'anno solare di maggior fruizione della borsa;
      4) estratto dell'atto di nascita;
      5) certificato di cittadinanza italiana.
    In  sostituzione  dei  certificati  previsti  ai punti 4) e 5), i
vincitori  potranno presentare all'ufficio competente un documento di
riconoscimento  in  corso di validita', come previsto dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.