Art. 2.
    La  borsa  di  studio, dell'importo annuo lordo di L. 22.800.000,
avra'  una durata di 12 mesi, rinnovabili al massimo per un ulteriore
periodo di 12 mesi.
    A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre
l'importo   della  borsa,  ulteriori  compensi  che  facciano  carico
all'OGS.
    All'assegnatario   della   borsa   di  studio  verranno  comunque
rimborsate, nella misura e con le modalita' previste per i dipendenti
dell'OGS  inquadrati  nel profilo di ricercatore le spese di viaggio,
vitto  e  alloggio qualora il medesimo sia inviato a svolgere studi e
ricerche al di fuori del luogo di fruizione della borsa.
    Il pagamento della borsa di studio e' effettuato in rate mensili.
La  prima rata e' erogata alla fine del mese in cui il titolare della
borsa ha iniziato ad usufruirne.
    Il   borsista  sara'  assicurato  a  cura  dell'Ente  contro  gli
infortuni.
    La  borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne'
a  valutazioni  ai  fini  di  carriere giuridiche ed economiche ne' a
riconoscimenti ai fini previdenziali.
    Il  godimento  della  borsa  non  integra  un rapporto di lavoro,
essendo finalizzato alla sola formazione professionale del borsista.