Art. 10.
    Il  contratto  di  lavoro  stipulato  con  l'interessato avra' la
durata di un anno, eventualmente estendibile fino a tre anni, e sara'
a tempo pieno.
    Il   trattamento  economico  e'  quello  previsto  dal  contratto
collettivo  nazionale  di lavoro del personale del comparto regioni -
autonomie locali.