Art. 9. Documenti di rito per l'assunzione Il vincitore del concorso sara' invitato - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - ad attestare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, indicati all'art. 2 del bando. Ai sensi delle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione, quanto segue: 1) data e luogo di nascita; 2) titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso di cui al presente bando; 3) residenza; 4) godimento dei diritti politici; 5) cittadinanza; 6) eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali in corso; 7) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari. Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai sensi delle leggi n. 15/1968, n. 127/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, il vincitore del concorso dovra' attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', quanto segue: di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero dovranno optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo; di non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'idoneita' fisica all'impiego dovra' essere attestata mediante certificato medico rilasciato da un medico militare o dal Servizio sanitario nazionale da cui risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio ed in cui sia indicato l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il vincitore non presenti entro il succitato termine di trenta giorni le dichiarazioni e la documentazione richiesta decade dal diritto all'assunzione; e' fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato e giustificato impedimento. L'amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia il candidato vincitore, qualora lo ritenga necessario.