Art. 9.

                 Documenti di rito per l'assunzione

    Il   vincitore   del   concorso  sara'  invitato  -  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  -  ad attestare, entro il
termine   perentorio   di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione
dell'invito,  il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al
concorso, indicati all'art. 2 del bando.
    Ai  sensi  delle  leggi  n.  15/1968,  n.  127/1997, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  il vincitore del concorso dovra' attestare,
nei   modi   e   nelle   forme  della  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione, quanto segue:
      1) data e luogo di nascita;
      2)  titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso
di cui al presente bando;
      3) residenza;
      4) godimento dei diritti politici;
      5) cittadinanza;
      6)   eventuali   condanne   penali   riportate   e/o  eventuali
procedimenti penali in corso;
      7) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare  inoltre  che  i  requisiti
prescritti  erano  posseduti  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Ai  sensi  delle  leggi  n.  15/1968,  n.  127/1997, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 403/1998,  il vincitore del concorso dovra' attestare,
nei  modi  e  nelle  forme della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', quanto segue:
      di  non  aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 58   del   decreto   legislativo  n. 29/1993  e  successive
modificazioni  ed integrazioni ovvero dovranno optare per il rapporto
di impiego presso questo Ateneo;
      di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto
da  un  impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera
d),  del  testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'idoneita'  fisica  all'impiego dovra' essere attestata mediante
certificato  medico  rilasciato  da un medico militare o dal Servizio
sanitario  nazionale  da cui risulti che l'interessato e' fisicamente
idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni
che  possano  comunque influire sul rendimento del servizio ed in cui
sia indicato l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto
dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.
    Qualora  il  vincitore non presenti entro il succitato termine di
trenta  giorni  le dichiarazioni e la documentazione richiesta decade
dal  diritto  all'assunzione;  e'  fatta salva la possibilita' di una
proroga  a  richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato  e
giustificato impedimento.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di propria fiducia il candidato vincitore,
qualora lo ritenga necessario.