Art. 4. Il concorso e' per titoli e colloquio. La commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, e' proposta dalla struttura richiedente l'assegno ed e' composta dal responsabile del progetto, con funzioni di presidente, e da altri due membri professori di ruolo afferenti all'area scientifica della ricerca di cui uno anche con funzioni di segretario verbalizzante. La commissione valutera' innanzitutto l'ammissibilita' del candidato alla selezione. I titoli validi per la selezione saranno cosi' valutati: 1) a ciascun candidato potra' essere assegnato un massimo di 100 punti distribuiti come segue: ai titoli ed attivita' di ricerca di ciascun candidato sara' assegnato un punteggio massimo di 60 punti; al colloquio di ciascun candidato sara' assegnato un punteggio massimo di 40 punti; 2) tra i titoli i punti sono distribuiti come segue: 15 punti per il dottorato di ricerca (nazionale o internazionale) svolto in discipline aventi ad oggetto quelle dell'area scientifica per la quale si concorre. fino a 5 punti per il voto di laurea cosi' ripartiti: fino a 107/110 punti 0; fino a 108/110 punti 1; fino a 109/110 punti 2; fino a 110/110 punti 3; fino a 110/110 con lode punti 5; fino a 25 punti per pubblicazioni ed attitudine alla ricerca scientifica; fino a punti 5 per diplomi di specializzazione; attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea; fino a punti 10 per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attivita' svolta. I candidati saranno ammessi a sostenere il colloquio se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 30 punti dei 60 disponibili. I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti ai candidati mediante affissione all'albo ufficiale della struttura di riferimento. Limitatamente ai candidati ammessi a sostenere il colloquio, la valutazione dei titoli verra' comunicata contestualmente alla convocazione a sostenere il colloquio. La valutazione dei titoli dovra' precedere il colloquio. Ai candidati sara' comunicato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata almeno quindici giorni prima, il giorno, il mese, l'ora ed il luogo ove dovranno sostenere il colloquio. Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente automobilistica; d) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; e) libretto ferroviario personale, f) tessera postale; g) porto d'armi. Al termine dei lavori la commissione formulera' per ciascun candidato un giudizio complessivo, che viene registrato a verbale, e compilera' una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti, designando il candidato o i candidati (quando gli assegni da attribuire siano piu' di uno) che, in base a tale graduatoria e agli assegni a disposizione, siano risultati vincitori. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del rettore ed e' immediatamente efficace. Al candidato utilmente collocato nella graduatoria verra' data comunicazione scritta dell'attribuzione dell'assegno. Esso, a pena di decadenza, dovra' stipulare, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione, il relativo contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine sopra indicato determinera' la decadenza del diritto all'assegno. In tal caso subentrera' il candidato immediatamente successivo nella graduatoria di merito. Lo stesso accade in caso di recesso. L'attivita' di ricerca non potra' essere iniziata prima della stipulazione del relativo contratto, che avra' decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula. Il candidato dovra' provvedere, a sue spese, entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di Camerino; trascorso il tempo sopra indicato, l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. Art. 5 L'assegno, di cui al presente bando, non puo' essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca degli assegnisti. I dipendenti pubblici che fruiscano dell'assegno, di cui al presente bando, possono essere collocati in aspettativa senza assegni. L'assegno, di cui al presente bando e' esente da Irpef, applicandosi ad esso in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 2 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. La somma di L. 25.000.000 si intende comprensiva di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione.