Art. 4.
    1.  I  corsi,  da attivare secondo le disposizioni della presente
ordinanza ministeriale, riguarderanno:
      il  personale  di  ruolo  che  abbia  gia'  presentato  domanda
avendone i requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 153/1999
e  la  cui  frequenza  ai  corsi  e'  stata  differita  con circolare
ministeriale  n. 250/1999  per  motivi  organizzativi; in tal caso e'
consentita  la  rettifica  della  domanda  presentata  in  base  alle
presenti disposizioni;
      il  personale  di  ruolo  che  presenta  domanda ai sensi delle
disposizioni   integrative   contenute   nella   presente   ordinanza
ministeriale;
      il  personale  precario, ivi compreso quello che ha partecipato
ai  corsi  per il conseguimento dell'idoneita' o dell'abilitazione ai
sensi   dell'ordinanza   ministeriale   n. 153/1999,  che  chiede  di
conseguire  una  seconda  abilitazione  o  idoneita'  ai  sensi delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza ministeriale;
      il  personale che non ha potuto frequentare i corsi istituiti a
livello   provinciale   o   regionale  (art. 3,  comma  6,  ordinanza
ministeriale n. 153/1999);
      il personale in servizio o comunque residente all'estero che ha
presentato  domanda di partecipazione ai sensi della citata ordinanza
ministeriale e non e' stato ancora avviato alla frequenza dei corsi.