Art. 4. 1. I corsi, da attivare secondo le disposizioni della presente ordinanza ministeriale, riguarderanno: il personale di ruolo che abbia gia' presentato domanda avendone i requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 153/1999 e la cui frequenza ai corsi e' stata differita con circolare ministeriale n. 250/1999 per motivi organizzativi; in tal caso e' consentita la rettifica della domanda presentata in base alle presenti disposizioni; il personale di ruolo che presenta domanda ai sensi delle disposizioni integrative contenute nella presente ordinanza ministeriale; il personale precario, ivi compreso quello che ha partecipato ai corsi per il conseguimento dell'idoneita' o dell'abilitazione ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, che chiede di conseguire una seconda abilitazione o idoneita' ai sensi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ministeriale; il personale che non ha potuto frequentare i corsi istituiti a livello provinciale o regionale (art. 3, comma 6, ordinanza ministeriale n. 153/1999); il personale in servizio o comunque residente all'estero che ha presentato domanda di partecipazione ai sensi della citata ordinanza ministeriale e non e' stato ancora avviato alla frequenza dei corsi.