Art. 6. 1. Tutto il personale di ruolo che partecipa ai corsi potra' utilizzare l'idoneita' o l'abilitazione conseguita per le procedure di mobilita' da disporre per l'anno scolastico 2001/2002. 2. Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza ministeriale restano validi, purche' compatibili, le disposizioni dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999. Roma, 7 febbraio 2000 Il Ministro: Berlinguer Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 2000 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 72 (*) Avvertenza I termini iniziali e finali dei corsi sono ordinatori e, pertanto, per motivi organizzativi, possono essere differiti con circolare ministeriale della cui emanazione sara' dato tempestivo avviso tramite gli Uffici scolastici periferici. Vedere ALLEGATI da Pag. 17 a Pag. 30 della G.U.