Art. 6.
    1.  Tutto  il  personale  di  ruolo che partecipa ai corsi potra'
utilizzare  l'idoneita'  o l'abilitazione conseguita per le procedure
di mobilita' da disporre per l'anno scolastico 2001/2002.
    2.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dalla  presente  ordinanza
ministeriale  restano  validi,  purche'  compatibili, le disposizioni
dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999.
      Roma, 7 febbraio 2000
                                          Il Ministro: Berlinguer
Registrata alla Corte dei conti il 18 marzo 2000
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 72
(*) Avvertenza
    I  termini  iniziali  e  finali  dei  corsi  sono  ordinatori  e,
pertanto,  per  motivi  organizzativi,  possono  essere differiti con
circolare  ministeriale  della  cui  emanazione sara' dato tempestivo
avviso tramite gli Uffici scolastici periferici.

           Vedere ALLEGATI da Pag. 17 a Pag. 30 della G.U.