Art. 10. Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti che nella prova scritta di cultura tecnico-professionale abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30 saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora idonei, saranno sottoposti agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale. 2. Le prove di efficienza fisica, cui i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica, avranno luogo presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno, nei giorni che saranno resi loro noti con lettera raccomandata o telegramma. 3. La valutazione di tali prove sara' effettuata dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b). 4. I concorrenti ammessi a tali prove dovranno esibire, prima della effettuazione delle stesse, il seguente certificato: a) se in congedo o provenienti dalla vita civile: certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, rilasciato da medici della federazione medico sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate, normativamente previste; b) se in servizio: dichiarazione rilasciata dal dirigente del Servizio sanitario del reparto/ente presso cui il concorrente presta servizio di assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza "operativa" previste dalla pubblicazione 12/A/1 "L'addestramento militare", ed. 1989, e successive modificazioni ed integrazioni. La mancata presentazione del sopraindicato certificato determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica. 5. L'idoneita' dei concorrenti di sesso femminile sotto il profilo psico-fisico ed attitudinale sara' accertata con le modalita' definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che saranno indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto che verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 2 maggio 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto eventualmente rinvio. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo nel precedente art. 2, comma 5. Pertanto, le seguenti disposizioni devono intendersi riferite ai soli concorrenti di sesso maschile. 5. Le prove alle quali saranno sottoposti i concorrenti sono riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. Per conseguire l'idoneita' i concorrenti dovranno superare almeno una delle quattro prove previste. 7. L'esito di tali prove, che dovra' essere comunicato agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti riconosciuti non idonei non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e saranno esclusi dal concorso. 8. Il superamento delle prove di efficienza fisica dara' luogo, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato C e nei limiti nel medesimo previsti, alla attribuzione di un punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 9. La direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento di dette prove, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. 10. I verbali delle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati alla Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 2a sezione, entro il terzo giorno dalla data di completamento delle stesse.