Art. 10.

                     Prove di efficienza fisica

    1. I   concorrenti   che   nella   prova   scritta   di   cultura
tecnico-professionale  abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30
saranno  ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, qualora
idonei,   saranno   sottoposti   agli   accertamenti   dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale.
    2. Le  prove  di  efficienza  fisica,  cui i concorrenti dovranno
presentarsi  muniti di tenuta ginnica, avranno luogo presso il centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga
del  Vodige", viale Mezzetti n. 2, in Foligno, nei giorni che saranno
resi loro noti con lettera raccomandata o telegramma.
    3. La   valutazione   di   tali   prove  sara'  effettuata  dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera b).
    4. I  concorrenti  ammessi  a  tali prove dovranno esibire, prima
della effettuazione delle stesse, il seguente certificato:
      a) se  in  congedo o provenienti dalla vita civile: certificato
di   idoneita'   all'attivita'  sportiva  agonistica  per  l'atletica
leggera,  rilasciato  da  medici  della  federazione  medico sportiva
italiana  ovvero  dal personale sanitario delle strutture pubbliche o
private convenzionate, normativamente previste;
      b) se  in  servizio: dichiarazione rilasciata dal dirigente del
Servizio  sanitario del reparto/ente presso cui il concorrente presta
servizio di assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove
di   efficienza   "operativa"  previste  dalla  pubblicazione  12/A/1
"L'addestramento  militare",  ed. 1989, e successive modificazioni ed
integrazioni.
    La    mancata   presentazione   del   sopraindicato   certificato
determinera'  la  non ammissione del concorrente a sostenere le prove
di efficienza fisica.
    5. L'idoneita'  dei  concorrenti  di  sesso  femminile  sotto  il
profilo psico-fisico ed attitudinale sara' accertata con le modalita'
definite  nel  gia'  citato  decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art.  1,  comma  5,  della  legge  20 ottobre  1999, n. 380, che
saranno  indicate nelle disposizioni integrative del presente decreto
che  verranno  pubblicate  nella  gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a
serie  speciale  -  del 2 maggio 2000, ovvero in quella alla quale la
stessa avesse fatto eventualmente rinvio. Resta comunque fermo quanto
precisato al riguardo nel precedente art. 2, comma 5.
    Pertanto,  le seguenti disposizioni devono intendersi riferite ai
soli concorrenti di sesso maschile.
    5. Le  prove  alle  quali  saranno  sottoposti i concorrenti sono
riportate  nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto.
    6. Per  conseguire  l'idoneita'  i  concorrenti dovranno superare
almeno una delle quattro prove previste.
    7. L'esito  di  tali  prove,  che  dovra'  essere comunicato agli
interessati  seduta  stante,  e'  definitivo. Pertanto, i concorrenti
riconosciuti   non   idonei  non  saranno  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  e  saranno  esclusi dal
concorso.
    8. Il  superamento  delle prove di efficienza fisica dara' luogo,
con  le  modalita'  riportate nel gia' citato allegato C e nei limiti
nel   medesimo   previsti,   alla   attribuzione   di   un  punteggio
incrementale,  utile per la formazione della graduatoria di merito di
cui al successivo art. 15.
    9. La  direzione  generale  per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i  tempi  di  svolgimento  di  dette  prove, la
facolta'  di  riconvocare  ad  altra  data  i  concorrenti  che,  per
documentate  cause  di  forza maggiore, non potessero presentarsi nel
giorno  stabilito. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire
la  richiesta  di  riconvocazione  (a mezzo telegramma o fax - numero
06/4827347)   al  massimo  entro  il  giorno  della  prova,  inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza.
    10.  I  verbali  delle prove di efficienza fisica dovranno essere
inviati alla Direzione generale per il personale militare - I reparto
-  1a  divisione  reclutamento ufficiali - 2a sezione, entro il terzo
giorno dalla data di completamento delle stesse.