Art. 13. Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato allegato B al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. 3. I concorrenti che per qualunque causa non dovessero presentarsi alla prova nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova, la facolta' di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alla prova orale nel giorno stabilito. A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - numero 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. 5. La prova orale non si intendera' superata se il concorrente non avra' riportato una votazione di almeno 18/30. 6. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato B. Detta prova si svolgera' contestualmente alla prova orale. 7. Ai concorrenti sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15: da 0 a 17,999/30: punti 0 da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50; da 21/30 a 23,999/30: punti 1; da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50; da 27/30 a 30/30: punti 2.