Art. 16.

                               Nomina

    1. I  concorrenti  di cui al precedente art. 15, comma 3, saranno
nominati,  dopo  che  sara' stata all'uopo acquisita l'autorizzazione
del  Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalla normativa
vigente,  sottotenenti  in  servizio  permanente  effettivo del ruolo
speciale  del  Corpo sanitario dell'Esercito, con anzianita' assoluta
nel  grado  stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo.
    2. I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere  servizio in via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 3.
    3. Dopo  la  nomina  essi  frequenteranno un corso applicativo di
durata non inferiore a tre mesi.
    4. All'atto  della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio
del corso medesimo.
    5. La  mancata  assunzione  di  servizio comportera' la decadenza
dalla  nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6. Nel  caso  in  cui  alcuni  dei  posti a concorso risultassero
scoperti  per  rinuncia  o  decadenza  dei  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso,  entro 1/12 della durata del corso, di altrettanti concorrenti
idonei secondo l'ordine della graduatoria.
    7. Per  i  frequentatori che non supereranno il corso applicativo
verra'  disposta  la  revoca  della nomina, a decorrere dalla data di
conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma
contratta. Gli stessi:
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria  di  provenienza.  Il  periodo di durata del corso sara' in
tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
      b) se  provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati in
congedo,  a  meno  che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o
completare gli obblighi di leva.
    8. Nei   confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 2 e
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.