Art. 16. Nomina 1. I concorrenti di cui al precedente art. 15, comma 3, saranno nominati, dopo che sara' stata all'uopo acquisita l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri prescritta dalla normativa vigente, sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. 4. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. 5. La mancata assunzione di servizio comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria. 7. Per i frequentatori che non supereranno il corso applicativo verra' disposta la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa e sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli stessi: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo, a meno che non debbano, se di sesso maschile, assolvere o completare gli obblighi di leva. 8. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo verra' sciolta la riserva di cui al precedente comma 2 e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.