Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria del concorso; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) la commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale del corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a brigadier generale, in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; un ufficiale del corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista in psichiatria, membro; un ufficiale del corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista in psicologia clinica/medica, membro; un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale, ovvero un docente della materia con analoghi requisiti, membro; un docente o esperto per la prova orale facoltativa di lingua straniera, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto; un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a colonnello, presidente; due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a maggiore, qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; un ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non inferiore a capitano, segretario. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un colonnello del corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un brigadier generale del corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; due ufficiali superiori del corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al precedente comma 4. 6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito; due ufficiali in servizio permanente del corpo sanitario dell'Esercito, specialisti in psichiatria o in psicologia clinica, con f ormazione in tecniche psicodiagnostiche orientate alla valutazione attitudinale. Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta commissione si avvarra' del supporto di personale, anche convenzionato, laureato in psicologia ed iscritto all'albo professionale.