Art. 6.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la  commissione  esaminatrice per le prove scritte ed orale,
per  la  valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria
del concorso;
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica;
      c) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      d) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      e) la commissione per l'accertamento attitudinale.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      un  ufficiale  del  corpo  sanitario dell'Esercito di grado non
inferiore  a  brigadier  generale, in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, presidente;
      un  ufficiale  del  corpo  sanitario  dell'Esercito in servizio
permanente,  di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista
in psichiatria, membro;
      un  ufficiale  del  corpo  sanitario  dell'Esercito in servizio
permanente,  di grado non inferiore a tenente colonnello, specialista
in psicologia clinica/medica, membro;
      un  ufficiale  in servizio permanente dell'Esercito laureato in
psicologia,  abilitato  ed iscritto all'albo professionale, ovvero un
docente della materia con analoghi requisiti, membro;
      un  docente  o esperto per la prova orale facoltativa di lingua
straniera,  che  potra'  essere  diverso  in  funzione  della  lingua
prescelta dai concorrenti, membro aggiunto;
      un  ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a capitano, segretario senza diritto di voto.
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara'
composta da:
      un  ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
      due ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore  a maggiore,  qualificati istruttori militari di educazione
fisica, membri;
      un  ufficiale in servizio permanente dell'Esercito di grado non
inferiore a capitano, segretario.
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
      un  colonnello  del  corpo  sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, presidente;
      due  ufficiali  superiori  del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
      un  brigadier  generale  del  corpo  sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
      due  ufficiali  superiori  del corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli  previsti  nella  commissione  di  cui al
precedente comma 4.
    6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara'
composta da:
      un ufficiale superiore in servizio permanente dell'Esercito;
      due  ufficiali  in  servizio  permanente  del  corpo  sanitario
dell'Esercito,  specialisti  in  psichiatria o in psicologia clinica,
con   f   ormazione  in  tecniche  psicodiagnostiche  orientate  alla
valutazione attitudinale.
    Le  funzioni  di  presidente  saranno  svolte dall'ufficiale piu'
elevato in grado, ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di personale, anche
convenzionato,   laureato   in   psicologia   ed   iscritto  all'albo
professionale.