Art. 10.

                  Restituzione della documentazione

    1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dalla data del
decreto  rettorale  di  accertamento  della regolarita' formale degli
atti della procedura di valutazione comparativa, la restituzione, con
spese  a  loro  carico,  della  documentazione  presentata  a  questa
Universita'.  Tale  restituzione  sara'  effettuata  salvo  eventuale
contenzioso  in  atto.  Trascorso  tale  termine  questa  Universita'
disporra'  del  materiale  secondo  le proprie esigenze, senza alcuna
responsabilita'.
    2. Le  pubblicazioni  inviate  dai candidati a ciascun componente
delle commissioni giudicatrici non verranno restituite.