Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1. La partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo
e'  riservata  al  personale  dell'Universita' degli studi del Molise
assunto  in  ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche, a seguito
di  pubblici  concorsi  che  prevedevano  come requisito d'accesso il
diploma  di  laura,  in servizio alla data di entrata in vigore della
legge  14 gennaio  1999,  n. 4,  che  sia  in  possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti
requisiti:
      a) di  essere  stato  assunto  in  ruolo  per lo svolgimento di
funzioni  tecniche  a  seguito  di pubblico concorso che prevedeva il
diploma di laurea come requisito di accesso;
      b) di  aver  svolto  alla data di entrata in vigore della legge
14 gennaio  1999,  n. 4,  almeno  tre  anni  di attivita' di ricerca;
l'attivita'  di  ricerca  viene attestata dal preside della facolta',
sentito il direttore del dipartimento interessato ed e' comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al
periodo di svolgimento dell'attivita' medesima;
      c) di  aver  rispettato  l'obbligo  dell'art. 2,  comma  4, del
decreto  del  presidente della Repubblica n. 390 del 1998, di seguito
riportato:  "Ogni  candidato,  a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta".
    Il  candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare  di riferimento; ai fini dell'esclusione fa fede la data della
consegna della domanda all'ufficio competente.
    2. I  candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo'
disporre   in   ogni  momento,  con  decreto  motivato  del  rettore,
l'esclusione  dalla  procedura.  Tale provvedimento verra' comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.