Art. 2. Requisiti di ammissione 1. La partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo e' riservata al personale dell'Universita' degli studi del Molise assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche, a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito d'accesso il diploma di laura, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che sia in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) di essere stato assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche a seguito di pubblico concorso che prevedeva il diploma di laurea come requisito di accesso; b) di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca; l'attivita' di ricerca viene attestata dal preside della facolta', sentito il direttore del dipartimento interessato ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima; c) di aver rispettato l'obbligo dell'art. 2, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica n. 390 del 1998, di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta". Il candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno solare di riferimento; ai fini dell'esclusione fa fede la data della consegna della domanda all'ufficio competente. 2. I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.