Art. 3. Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di ammissione alla procedura, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della Repubblica italiana. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta ed indirizzata al: magnifico rettore dell'Universita' degli studi del Molise - Area gestione delle risorse umane e formazione - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso. Deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modello di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente bando, disponibile anche all'indirizzo telematico: http://www.unimol.it 4. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Il candidato deve formulare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo "A" allegato al presente bando, attenendosi scrupolosamente e con chiarezza e precisione alle indicazioni in esso contenute. 6. A tal fine si precisa che non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine di trenta giorni sopra indicato. Ogni eventuale variazione del recapito indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata. 7. Nella domanda, il candidato deve dichiarare inoltre: a) il profilo di inquadramento attuale e la data del conseguimento; b) il profilo in inquadramento alal data di assunzione a seguito di pubblico concorso, per il quale era previsto il requisito di accesso del diploma di laurea; c) di aver svolto alla data di entrata in vigore della legge 14 gennaio 1999, n. 4, almeno tre anni di attivita' di ricerca; l'attivita' di ricerca viene attestata dal preside della facolta', sentito il direttore del dipartimento interessato ed e' comprovata da pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al periodo di svolgimento dell'attivita' medesima; d) di aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. 8. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in quanto aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalel norme citate. 9. I candidati devono allegare alla domanda: a) fotocopia di un documento d'identita'; b) fotocopia del codice fiscale; c) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica (in duplice copia e debitamente sottoscritto); d) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura; e) elenco dei titoli e delle pubblicazioni (in duplice copia e debitamente sottoscritto); f) attestazione relativa all'attivita' di ricerca rilasciata dal preside della facolta', con le modalita' di cui al comma 10, dell'art. 1 della legge n. 4/1999. 10. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art. 4. 11. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modulo allegato "B ). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui si intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi. 12. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. 13. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (modulo allegato B). 14. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968. 15. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione al altro concorso. 16. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.