Art. 3.

              Modalita' di presentazione della domanda

    1. La domanda di ammissione alla procedura, deve essere prodotta,
a  pena  di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che   inizia   a   decorrere   dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - della Repubblica italiana.
    2. Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in  giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3. La  domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,   sottoscritta   ed   indirizzata  al:  magnifico  rettore
dell'Universita' degli studi del Molise - Area gestione delle risorse
umane e formazione - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
    Deve  essere  redatta  in carta semplice sull'apposito modello di
cui  all'allegato  A,  che  fa  parte  integrante del presente bando,
disponibile anche all'indirizzo telematico: http://www.unimol.it
    4. La  domanda puo' essere inviata anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    5. Il  candidato  deve  formulare  la  domanda  di partecipazione
utilizzando  il  modulo  "A"  allegato al presente bando, attenendosi
scrupolosamente e con chiarezza e precisione alle indicazioni in esso
contenute.
    6. A  tal fine si precisa che non saranno prese in considerazione
le  domande  non  sottoscritte,  quelle  prive  dei dati anagrafici e
quelle  che,  per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa
Universita'  oltre  il  termine di trenta giorni sopra indicato. Ogni
eventuale  variazione del recapito indicato nella domanda deve essere
tempestivamente comunicata.
    7. Nella domanda, il candidato deve dichiarare inoltre:
      a) il   profilo   di   inquadramento  attuale  e  la  data  del
conseguimento;
      b) il  profilo  in  inquadramento  alal  data  di  assunzione a
seguito  di pubblico concorso, per il quale era previsto il requisito
di accesso del diploma di laurea;
      c) di  aver  svolto  alla data di entrata in vigore della legge
14 gennaio  1999,  n. 4,  almeno  tre  anni  di attivita' di ricerca;
l'attivita'  di  ricerca  viene attestata dal preside della facolta',
sentito il direttore del dipartimento interessato ed e' comprovata da
pubblicazioni, lavori originali e da atti della facolta' risalenti al
periodo di svolgimento dell'attivita' medesima;
      d) di  aver rispettato l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
    8. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da
ritenersi  rilasciate  ai  sensi della legge n. 15/1968 e del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 403/1998, in quanto aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalel norme citate.
    9. I candidati devono allegare alla domanda:
      a) fotocopia di un documento d'identita';
      b) fotocopia del codice fiscale;
      c) curriculum  della  propria attivita' scientifica e didattica
(in duplice copia e debitamente sottoscritto);
      d) titoli   e   pubblicazioni  ritenuti  utili  ai  fini  della
procedura;
      e) elenco  dei titoli e delle pubblicazioni (in duplice copia e
debitamente sottoscritto);
      f) attestazione  relativa  all'attivita'  di ricerca rilasciata
dal  preside  della  facolta',  con  le modalita' di cui al comma 10,
dell'art. 1 della legge n. 4/1999.
    10. Le  pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero
trasmesse  disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art.
4.
    11. I  titoli,  comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai  sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (modulo allegato "B ). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo  per  ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui  si  intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo
al  titolo  stesso.  Potra',  in  alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa   di  conformita'  all'originale  dei  titoli  presentati,
comprese  le  pubblicazioni.  In  tal  caso  la  dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
    12. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
    13. I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il  possesso dei
titoli    (escluse   le   pubblicazioni)   mediante   la   forma   di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge  n. 15/1968  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 403/1998 (modulo allegato B).
    14. L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora  dal  controllo  sopra indicato emerga la non veridicita' del
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione   non   veritiera,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.
    15. Non  e'  consentito  il  riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione al altro concorso.
    16. L'amministrazione  non  assume  responsabilita'  in  caso  di
irreperibilita'   del   destinatario   e   per   la   dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.