Art. 4. Pubblicazioni 1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente alla domanda di partecipazione alla procedura purche' entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni previsto all'art. 3 del presente bando, a pena di non valutazione. In tal caso, le stesse devono essere trasmesse con plico raccomandato o consegnate a mano all'indirizzo di cui al predetto art. 3, corredate da un elenco firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione. Sul plico deve essere riportata la dicitura: Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa riservata al personale dell'Universita' degli studi del Molise per posti di ricercatore universitario confermato presso la facolta' di ............................. - settore scientifico-disciplinare ................................, nonche' il mittente. 2. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' autocertificare con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione puo' anche avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in cui cio' non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 3. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ai sensi del quale: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale procura della Repubblica". L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. 5. E' facolta' del candidato inviare copia delle pubblicazioni, gia' trasmesse all'Universita' degli studi del Molise anche a ciascun componente della commissione giudicatrice, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione stessa. Alle pubblicazioni, il candidato dovra' allegare un elenco identico a quello gia' trasmesso all'Universita' degli studi del Molise.