Art. 4.

                            Pubblicazioni

    1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente
alla domanda di partecipazione alla procedura purche' entro lo stesso
termine  perentorio di trenta giorni previsto all'art. 3 del presente
bando,  a  pena  di  non  valutazione.  In tal caso, le stesse devono
essere   trasmesse   con  plico  raccomandato  o  consegnate  a  mano
all'indirizzo  di  cui  al  predetto  art. 3,  corredate da un elenco
firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione.
Sul plico deve essere riportata la dicitura: Pubblicazioni: procedura
di  valutazione  comparativa  riservata al personale dell'Universita'
degli  studi  del  Molise  per  posti  di  ricercatore  universitario
confermato  presso  la  facolta'  di  ............................. -
settore   scientifico-disciplinare  ................................,
nonche' il mittente.
    2. Il  candidato  puo' produrre le pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo'  autocertificare  con  la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', che la copia delle pubblicazioni
e' conforme all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione puo'
anche  avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in
cui  cio'  non  avvenga,  la  dichiarazione  deve essere presentata o
inviata   unitamente   alla  fotocopia  di  un  valido  documento  di
riconoscimento.
    3. Per  i  lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale  31 agosto  1945,  n. 660,  ai sensi del
quale:   "Ogni  stampatore  ha  l'obbligo  di  consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
    L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione,  unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure   da   autocertificazione   del  candidato  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
    4. Le  pubblicazioni  debbono  essere  prodotte  nella  lingua di
origine  e  tradotte  in una delle seguenti lingue: italiano, latino,
francese,  inglese,  tedesco  e  spagnolo.  I  testi tradotti possono
essere  presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con  il testo
stampato nella lingua originale.
    5. E'  facolta'  del candidato inviare copia delle pubblicazioni,
gia' trasmesse all'Universita' degli studi del Molise anche a ciascun
componente  della commissione giudicatrice, entro trenta giorni dalla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  rettorale di
nomina  della  commissione  stessa.  Alle pubblicazioni, il candidato
dovra'   allegare   un   elenco  identico  a  quello  gia'  trasmesso
all'Universita' degli studi del Molise.