Art. 5.

                Nomina della commissione giudicatrice

    1. Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con decreto del
rettore  e  sono  composte  da  tre  membri  di cui uno designato dal
consiglio  di  facolta'  e  due  eletti,  ai sensi e con le modalita'
procedurali  previste  dall'art. 3  del citato decreto del Presidente
della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
    2. Il  decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice
e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla  data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni
per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze  di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine e,
comunque,  dopo  l'insediamento  della  commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
    3. In   caso  di  motivata  rinuncia  presentata  dai  componenti
elettivi,  di  decesso  o  di indisponibilita' degli stessi per cause
sopravvenute,  ovvero  nei  casi  previsti  dall'art. 4, comma 1, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 ottobre 1998, n. 390,
nelle  commissioni  giudicatrici  subentra  il docente non eletto che
abbia riportato maggior numero di voti.
    4. La  sostituzione  del  componente  designato  avviene  con  le
medesime modalita' di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 390/1998.
    5. Le  eventuali  cause  di incompatibilita' e le modifiche dello
stato  giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.