Art. 5. Nomina della commissione giudicatrice 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del rettore e sono composte da tre membri di cui uno designato dal consiglio di facolta' e due eletti, ai sensi e con le modalita' procedurali previste dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390. 2. Il decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato maggior numero di voti. 4. La sostituzione del componente designato avviene con le medesime modalita' di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. 5. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.