Art. 6. Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e prove di esame 1. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. 2. Al termine della valutazione dei titoli si svolgono le prove di esame che avranno luogo presso la sede di Campobasso e consisteranno in: due prove scritte e una prova orale. 3. Il diario delle prime due prove, con l'indicazione della sede in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. 4. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato a tutti i candidati presenti alle prime due prove, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. 5. Le prove orali sono pubbliche. 6. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Adempimenti della commissione giudicatrice. 7. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998, le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano senza indugio al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicita' per almeno sette giorni presso la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando. 8. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, la commissione rispetta i criteri di valutazione previsti dal "Regolamento per il reclutamento di personale docente e ricercatore dell'Universita' degli studi del Molise", emanato con decreto rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999, di seguito indicati: a) il grado di originalita' dell'apporto fornito dai lavori del candidato, ponendo in evidenza i principali avanzamenti epistemologici raggiunti; b) la correttezza e l'attendibilita' dei criteri seguiti dal candidato nella selezione delle fonti; c) il rigore del metodo adottato e la coerenza tra il processo logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte; d) la congruenza della produzione scientifica con la disciplina a concorso; e) il grado e la qualita' comunicativa; f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti; g) la progressione nella maturita' scientifica; h) la continuita' dell'impegno scientifico, avendo riguardo alla complessita', varieta' e rilevanza dei temi trattati e l'esperienza del candidato; i) la diffusione dei lavori scientifici; l) i lavori di collaborazione sono valutati laddove sia identificabile il contributo dei singoli autori. La commissione, nella motivazione collegiale, deve sempre esplicitare le ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), nonche' degli ulteriori summenzionati criteri, dei quali avra' ritenuto di servirsi. 9. A tal fine, ove possibile, la commissione fa anche ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 10. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta, privilegiando in particolare l'attivita' congrua con la tipologia di impegno didattico richiesto nel bando di concorso; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca e/o di assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca e contratti, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 449/1997 e del comma 6, art. 19 del C.C.N.L. del comparto del personale delle Universita' 1994/1997; e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; h) il giudizio della struttura didattica e di ricerca di appartenenza del candidato. 11. Per ciascuna delle prime due prove la commissione propone tre tracce aventi per oggetto uno o piu' aspetti specifici del settore disciplinare. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione. I candidati elaborato, per ciascuna prova, la traccia estratta a sorte, fra le tre proposte. La prova orale verte sulla discussione di aspetti generali e specifici del settore disciplinare, sulla discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli. 12. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. 13. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore della procedura attuata, per ogni posto previsto. 14. La partecipazione dei componenti ai lavori della commissione e' regolata dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998. 15. La commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto dall'art. 5, comma 2 del presente bando. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Accertamento degli atti concorsuali. 16. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 17. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. 18. La relazione formulata dalla commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.