Art. 6.

Valutazione  dei  titoli, delle pubblicazioni scientifiche e prove di
                                esame

    1. La  commissione  giudicatrice  procede  alla  valutazione  dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
    2. Al  termine  della valutazione dei titoli si svolgono le prove
di   esame   che  avranno  luogo  presso  la  sede  di  Campobasso  e
consisteranno in: due prove scritte e una prova orale.
    3. Il  diario delle prime due prove, con l'indicazione della sede
in  cui  le medesime avranno luogo, sara' notificato agli interessati
tramite  raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici
giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
    4. L'avviso  per  la  presentazione alla prova orale sara' dato a
tutti  i candidati presenti alle prime due prove, almeno venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
    5. Le prove orali sono pubbliche.
    6. Per  essere  ammessi  a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Adempimenti della commissione giudicatrice.
    7. Ai   sensi  dell'art. 2,  comma  6,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 390/1998, le commissioni giudicatrici,
per   procedere   alla   valutazione   comparativa   dei   candidati,
predeterminano  i criteri di massima e li consegnano senza indugio al
responsabile  del  procedimento,  il quale ne assicura la pubblicita'
per almeno sette giorni presso la sede del rettorato e della facolta'
che ha richiesto il bando.
    8. Per valutare il curriculum complessivo del candidato, i titoli
e le pubblicazioni scientifiche, la commissione rispetta i criteri di
valutazione   previsti   dal  "Regolamento  per  il  reclutamento  di
personale  docente  e  ricercatore  dell'Universita'  degli studi del
Molise",  emanato  con decreto rettorale n. 259 dell'8 marzo 1999, di
seguito indicati:
      a) il grado di originalita' dell'apporto fornito dai lavori del
candidato,    ponendo    in   evidenza   i   principali   avanzamenti
epistemologici raggiunti;
      b) la  correttezza  e  l'attendibilita' dei criteri seguiti dal
candidato nella selezione delle fonti;
      c) il  rigore del metodo adottato e la coerenza tra il processo
logico-conoscitivo e le conclusioni raggiunte;
      d) la congruenza della produzione scientifica con la disciplina
a concorso;
      e) il grado e la qualita' comunicativa;
      f) l'impegno e la complessita' implicati dai temi prescelti;
      g) la progressione nella maturita' scientifica;
      h) la  continuita'  dell'impegno  scientifico,  avendo riguardo
alla   complessita',   varieta'  e  rilevanza  dei  temi  trattati  e
l'esperienza del candidato;
      i) la diffusione dei lavori scientifici;
      l) i   lavori  di  collaborazione  sono  valutati  laddove  sia
identificabile il contributo dei singoli autori.
    La   commissione,   nella  motivazione  collegiale,  deve  sempre
esplicitare  le  ragioni dei convincimenti raggiunti, in relazione ai
criteri  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c),  d), e), nonche' degli
ulteriori   summenzionati   criteri,  dei  quali  avra'  ritenuto  di
servirsi.
    9. A  tal  fine, ove possibile, la commissione fa anche ricorso a
parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
    10. Costituiscono,    in    ogni   caso,   titoli   da   valutare
specificatamente nelle valutazioni comparative:
      a) l'attivita'  didattica  svolta, privilegiando in particolare
l'attivita'  congrua  con la tipologia di impegno didattico richiesto
nel bando di concorso;
      b) i  servizi  prestati  negli  atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio  finalizzate  ad  attivita'  di  ricerca  e/o  di  assegni  di
collaborazione   ad  attivita'  di  ricerca  e  contratti,  ai  sensi
dell'art. 51  della  legge  n. 449/1997  e  del  comma 6, art. 19 del
C.C.N.L. del comparto del personale delle Universita' 1994/1997;
      e) l'attivita'   in  campo  clinico  relativamente  ai  settori
scientifico-disciplinari   in   cui   sia  richiesta  tale  specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
      h) il  giudizio  della  struttura  didattica  e  di  ricerca di
appartenenza del candidato.
    11. Per ciascuna delle prime due prove la commissione propone tre
tracce  aventi  per  oggetto uno o piu' aspetti specifici del settore
disciplinare. Le tracce sono segrete e ne e' vietata la divulgazione.
I  candidati  elaborato,  per  ciascuna  prova, la traccia estratta a
sorte, fra le tre proposte. La prova orale verte sulla discussione di
aspetti   generali   e  specifici  del  settore  disciplinare,  sulla
discussione delle prove scritte e degli eventuali titoli.
    12. Gli  atti  della  procedura sono costituiti dai verbali delle
singole  riunioni  dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
    13. Al  termine  dei  lavori  la  commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  indica  il  vincitore  della procedura attuata, per ogni
posto previsto.
    14. La  partecipazione dei componenti ai lavori della commissione
e'  regolata  dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
    15. La  commissione deve concludere i lavori entro tre mesi dalla
scadenza  del  termine  previsto  dall'art. 5,  comma  2 del presente
bando.
    Il  rettore  puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro  mesi,  il  termine  per  la conclusione della procedura, per
comprovati  ed  eccezionali  motivi  segnalati  dal  presidente della
commissione.  Nel  caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la
proroga,  il  rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure
per  la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del
ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione
dei lavori.
Accertamento degli atti concorsuali.
    16. La  commissione,  conclusi i lavori, consegna al responsabile
del  procedimento,  gli  atti concorsuali in plico chiuso e sigillato
con  l'apposizione  delle  firme  di  tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
    17. Il  rettore  accerta  con proprio decreto, entro venti giorni
dalla   consegna,   la   regolarita'   formale  degli  atti,  dandone
comunicazione  ai  candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia,
entro  il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
    18. La  relazione  formulata  dalla commissione giudicatrice, con
annessi  i  giudizi  individuali  e  collegiali,  e'  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica.