Art. 8. Presentazione dei documenti 1. Il ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio, pena la decadenza, i documenti sotto elencati, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla posizione di personale di ruolo con l'indicazione della retribuzione goduta; certificato rilasciato da una A.S.L. ovvero da ufficiale sanitario o da un medico militare dal quale risulti che il soggetto e' fisicamente idoneo al servizio incondizionato e continuativo nell'impiego al quale concorre, con la precisazione che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.