Art. 8.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il  ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento
dei   requisiti   previsti   per   l'accesso,   tenuto   conto  delle
dichiarazioni  valide  a  titolo  definitivo  gia'  risultanti  nella
domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare
a  questa  Universita',  entro  trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione   in  servizio,  pena  la  decadenza,  i  documenti  sotto
elencati,  ai  sensi  dell'art. 11  del  decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
      dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
posizione  di personale di ruolo con l'indicazione della retribuzione
goduta;
      certificato  rilasciato  da  una  A.S.L.  ovvero  da  ufficiale
sanitario  o  da un medico militare dal quale risulti che il soggetto
e'  fisicamente  idoneo  al  servizio  incondizionato  e continuativo
nell'impiego  al  quale  concorre,  con  la  precisazione  che  si e'
eseguito  l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7
della  legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto
da  qualche  imperfezione  fisica, il certificato deve farne menzione
con  la  dichiarazione  che essa non e' tale da menomare l'attitudine
dell'aspirante  stesso all'impiego e al normale e regolare rendimento
di  lavoro.  Tale  documento  deve essere in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  alla  data di effettiva assunzione in servizio ovvero
alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.