Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Il candidato dichiarato vincitore stipulera' con l'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma un contratto di lavoro individuale a tempo determinato pieno della durata di due anni. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. In caso di mancata assunzione in servizio entro 5 giorni dalla data indicata nella notifica lo stesso perde il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro. L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto presentare i documenti richiesti; la mancata presentazione dei documenti entro il termine comportera' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro e il contratto gia' stipulato sara' automaticamente risolto di diritto. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento indicato in premessa. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al lavoratore assunto si applica il trattamento economico proprio del profilo professionale di funzionario tecnico nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. comparto Universita' del personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine e con le precisazioni contenute nell'art. 7 del regolamento. Il pagamento sara' disposto, previo trasferimento anticipato dei fondi del Ministero dell'universita' edella ricerca scientifica e tecnologica al bilancio di Ateneo con cadenza semestrale, direttamente dall'amministrazione centrale.