Art. 7.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    Il  candidato  dichiarato  vincitore stipulera' con l'Universita'
degli  studi "La Sapienza" di Roma un contratto di lavoro individuale
a tempo determinato pieno della durata di due anni. La determinazione
dell'Universita'   di   costituire  tale  rapporto  di  lavoro  viene
formalmente notificata all'interessato. In caso di mancata assunzione
in  servizio  entro  5  giorni  dalla data indicata nella notifica lo
stesso perde il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro.
    L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del
contratto  presentare i documenti richiesti; la mancata presentazione
dei  documenti  entro  il termine comportera' l'immediata risoluzione
del   rapporto   di  lavoro  e  il  contratto  gia'  stipulato  sara'
automaticamente risolto di diritto.
    Il  periodo  di  prova  e'  determinato  secondo  quanto previsto
dall'art. 8  del  regolamento indicato in premessa. In nessun caso il
rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  puo'  trasformarsi in un
rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato. Al lavoratore assunto si
applica il trattamento economico proprio del profilo professionale di
funzionario  tecnico  nonche'  quello normativo previsto dal C.C.N.L.
comparto  Universita'  del  personale  assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente  con  la  durata  del  contratto  a  termine e con le
precisazioni  contenute  nell'art. 7  del  regolamento.  Il pagamento
sara'   disposto,  previo  trasferimento  anticipato  dei  fondi  del
Ministero  dell'universita'  edella ricerca scientifica e tecnologica
al   bilancio   di   Ateneo   con  cadenza  semestrale,  direttamente
dall'amministrazione centrale.