Art. 10.

                      Conseguimento del titolo

    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale,  che  puo'  essere ripetuto una sola
volta.  La  tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera
previa autorizzazione del collegio dei docenti. Per comprovati motivi
che  non  consentano  la  presentazione  della  tesi entro il termine
previsto, il rettore su proposta del collegio dei docenti, ammette il
candidato  agli  esami  previsti  per  il ciclo successivo. Non sara'
consentita una proroga superiore ad un anno.
    Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al regolamento
di Ateneo.