Art. 2.
    Cosi'  come  previsto  dallo  stesso  art. 7  del  medesimo  D.D.
7 aprile  1999,  citato nel precedente articolo del presente decreto,
ai  sensi  dell'art. 27,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica   n. 487/1994,   si   provvedera'  alla  sostituzione  del
lavoratore  aspirante  che non avra' risposto alla convocazione o non
avra'  superato  la  prova  di idoneita' prevista o non avra' assunto
servizio  o  non  sara'  piu' in possesso dei requisiti richiesti od,
infine,  non  avra'  sottoscritto il contratto individuale di lavoro,
fino  alla  copertura  del  posto con ulteriori avviamenti effettuati
secondo l'ordine della stessa graduatoria integrata compilata, di cui
sopra.