Art. 2. Cosi' come previsto dallo stesso art. 7 del medesimo D.D. 7 aprile 1999, citato nel precedente articolo del presente decreto, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si provvedera' alla sostituzione del lavoratore aspirante che non avra' risposto alla convocazione o non avra' superato la prova di idoneita' prevista o non avra' assunto servizio o non sara' piu' in possesso dei requisiti richiesti od, infine, non avra' sottoscritto il contratto individuale di lavoro, fino alla copertura del posto con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine della stessa graduatoria integrata compilata, di cui sopra.