Art. 9.
    Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili.
    La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o
tutore  ha  comunicato  che  il  titolare  della  borsa  ha  iniziato
l'attivita' presso la sede prescelta.
    Le  rate  successive  sono erogate anticipatamente, a meno che il
responsabile  della  ricerca  o  tutore  non  comunichi  che si siano
verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando.
    Coloro  che  una  volta  iniziata  la ricerca siano incorsi nella
dichiarazione  di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della
borsa, sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata.
    La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata
dal Direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra'
essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire.

                               Art. 10

    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra'  trasmettere  al  Direttore  competente  una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.