Art. 9. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate mensili. La prima rata e' erogata dopo che il responsabile della ricerca o tutore ha comunicato che il titolare della borsa ha iniziato l'attivita' presso la sede prescelta. Le rate successive sono erogate anticipatamente, a meno che il responsabile della ricerca o tutore non comunichi che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 8 del presente bando. Coloro che una volta iniziata la ricerca siano incorsi nella dichiarazione di decadenza o abbiano rinunciato alla fruizione della borsa, sono tenuti a restituire la rata anticipata e non maturata. La richiesta di restituzione della rata, dovra' essere effettuata dal Direttore competente, come parimenti, a cura dello stesso, dovra' essere emesso il decreto di accertamento della somma da restituire. Art. 10 Entro sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario dovra' trasmettere al Direttore competente una particolareggiata relazione sulle ricerche compiute. La relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto in riviste a cura del CNR.