Art. 10.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi'  come  determinato  ai  sensi  dell'art. 8, con l'osservanza, a
parita'   di  merito,  delle  norme  sulle  preferenze  previste  nel
precedente articolo.
    E'  dichiarato  vincitore  il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di cui al comma precedente.
    Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata la
graduatoria di merito e dichiarato il vincitore.
    In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'art. 15, comma 6, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
graduatoria  di  merito  e  quella  dei vincitori, saranno pubblicate
mediante  affissione  all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di  Trento  sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;  dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    L'amministrazione   si   riserva,   ai   sensi   dell'art. 7  del
regolamento   emanato   con   decreto   rettorale   n. 231/1998,   la
possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e
dei  principi  di  una  corretta ed efficiente gestione delle risorse
economiche  ed  umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un
periodo  non superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione
delle  stesse,  al  fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a
tempo indeterminato.