Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a)  titolo di studio: diploma di laurea o diploma universitario
o  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  di durata
quinquennale  piu'  esperienza  lavorativa  esterna di almeno quattro
anni,  anche  non  continuativi,  in  mansioni  corrispondenti  (alla
settima qualifica funzionale, collaboratore di biblioteca).
    Ovvero:  titolo  di  studio  conseguito  all'estero  riconosciuto
equipollente   a   quelli   sopra   indicati,   in  base  ad  accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico  31  agosto  1933, n. 1592, ovvero per il quale sia intervenuto
provvedimento  di  riconoscimento  ministeriale  ai sensi del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
    I  candidati  che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno  allegare  il  titolo  stesso  tradotto  e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando
l'avvenuta  equipollenza  del  proprio  titolo  di  studio con quello
italiano richiesto ai fini dell'ammissione;
      b) cittadinanza   italiana   o   di   uno  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  (sono  equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica);
      c) eta' non inferiore agli anni 18;
      d) godimento dei diritti politici;
      e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
      f) idoneita'  fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
      g) non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2,
comma  3  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione per il persistente insufficiente
rendimento.
    Non  possono  parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale:
      ai  sensi  dell'art. 127  lettera d), dello stesso testo unico,
per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 622/1996.
    Non  possono  essere  ammessi  al  concorso coloro che sono stati
licenziati  per  motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi
nazionali   di   lavoro  stipulati  per  i  Comparti  della  pubblica
amministrazione   a   norma   dell'art. 45  del  decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.
    Non  possono  essere  ammessi  al  concorso coloro che sono stati
licenziati ai sensi dell'art. 1, comma 61, della legge n. 622/1996.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i
cittadini della Repubblica italiana;
      avere   adeguata   conoscenza   della   lingua  italiana.  Tale
conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame.
    I  predetti  requisiti,  sia  per  i cittadini italiani che per i
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono essere
posseduti   alla   data   di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
e' disposta, in qualunque momento, con motivato decreto del direttore
amministrativo  e notificata all'interessato con lettera raccomandata
a.r.