Art. 5. Allegati alla domanda; modalita' per la presentazione di titoli e pubblicazioni/lavori originali Il candidato dovra' allegare alla domanda: 1) documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di titoli (si veda quanto specificato nei commi successivi del presente articolo); 2) eventuali pubblicazioni e/o lavori originali, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso; 3) copia fotostatica del documento di identita'. Per quanto riguarda le pubblicazioni: per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa (consegna da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo stampato o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e di un esemplare alla procura della Repubblica). L'assolvimento di tali obblighi (in sostanza il fatto che la pubblicazione e' regolarmente editata) e' automaticamente certificato dalla produzione a cura del candidato dell'originale della pubblicazione oppure puo' essere certificato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato sotto propria responsabilita', ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), possono essere ritenuti validi ai fini della valutazione, anche qualora siano presentati in semplice fotocopia, purche' rechino le indicazioni relative all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati e siano accompagnati da dichiarazione avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione e' conforme all'originale. Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessita' di osservare le formalita' previste per i lavori a stampa. Ai fini della valutazione, il candidato dovra' presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli: a) in originale o b) in copia autenticata, ai sensi della legge n. 15/1968, o, anche, c) in copia semplice. In tale ultimo caso, il candidato dovra' accompagnare la copia semplice da una propria dichiarazione sottoscritta avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia del documento e' conforme all'originale. In sostituzione della documentazione, il candidato potra' produrre una dichiarazione, sottoscritta, di possesso dei titoli medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1998), possono essere autocertificati i seguenti titoli: titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica. Il candidato potra' inoltre comprovare, mediante propria dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, l'ulteriore possesso dei titoli che, ai sensi del successivo art. 8 del presente bando, sono considerati tra quelli valutabili. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico affinche' la commissione possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. L'amministrazione effettuera' dei controlli, anche a campione; sanzioni penali sono previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. Non e' consentito il semplice riferimento a documenti e pubblicazioni gia' presentati all'Universita'.