Art. 8. Prove di esame e titoli valutabili Gli esami, di cui all'allegato programma, consisteranno in due prove scritte ed una prova orale. Il punteggio complessivo attribuibile alle prove e' pari a 60 punti ed e' calcolato sommando la media del punteggio conseguito nelle prove scritte ed il punteggio della prova orale. Ai titoli sara' attribuito, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del regolamento emanato con decreto rettorale n. 231/1998, un punteggio complessivo pari al 30/90 del totale dei punti a disposizione. Essendo determinato in 90 punti il punteggio massimo, ai titoli potranno essere attribuiti un massimo di 30 punti. Sono valutabili i seguenti titoli: a) titolo di studio: sino ad un massimo di 6 punti. Sono valutabili i seguenti titoli di studio: diploma di laurea, specializzazione, dottorato di ricerca; b) anzianita' di servizio, prestate presso pubbliche amministrazioni, presso enti privati ovvero nell'ambito di attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attivita': sino ad un massimo di 6 punti; c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni o enti privati ovvero nell'ambito di attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attivita': sino ad un massimo di 5 punti; d) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali: sino ad un massimo di 5 punti; e) attestati di qualificazione e/o specializzazione (es. master), rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni od organismi privati: sino ad un massimo di 5 punti; f) esiti conseguiti in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per profili assimilabili a quello messo a concorso: fino a un massimo di 3 punti. I titoli sono valutati solo se inerenti al profilo professionale messo a concorso. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata, dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Le prove di esame si svolgeranno in Trento secondo il calendario e nel luogo che sara' comunicato a ciascun candidato mediante lettera raccomandata a.r., non meno di quindici giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle prove stesse. L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di idoneo ed aggiornato (non scaduto per decorso del termine di validita') documento di riconoscimento. Sono considerati idonei i seguenti documenti: tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato; tessera postale; porto d'armi; passaporto; carta d'identita'. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30 o equivalente. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La valutazione complessiva e' determinata sommando al voto conseguito nella valutazione dei titoli la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.