Art. 11.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della  procedura  di  valutazione  comparativa, la restituzione della
documentazione presentata. Trascorso il termine, l'Universita' non e'
piu'   responsabile   della   conservazione   e   restituzione  della
documentazione. La restituzione sara' effettuata entro due mesi della
richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.