Art. 11. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento della procedura di valutazione comparativa, la restituzione della documentazione presentata. Trascorso il termine, l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione. La restituzione sara' effettuata entro due mesi della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.