Art. 12.

            Documenti di rito per la nomina dei vincitori

    I  candidati  risultati  vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
    Nel  termine  di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori,  se  cittadini  italiani  o di altro Stato della Comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire  la  dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge  4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
      a) data e luogo di nascita;
      b) cittadinanza;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) la  posizione  agli  effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
      e) l'inesistenza    di    condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
      f) il numero del codice fiscale;
      g) la composizione del nucleo familiare;
      h) gli  impieghi  ricoperti  alle dipendenze dello Stato, delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    Il  vincitore  che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c),  d),  ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
    Il  cittadino  extracomunitario,  vincitore  della  procedura  di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato,  pena  la  decadenza  al  diritto alla nomina i seguenti
documenti:
      1) certificato di nascita;
      2) certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare  anche  la  mancanza  di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
      3) certificato attestante la cittadinanza;
      4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
    I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) devono essere di data non
anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  di comunicazione dell'esito del
concorso.
    Il  certificato relativo al punto 4) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
    I  certificati  rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  vincitore  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.