Art. 13. Nomina dei vincitori La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale e decorre di norma dal 1o novembre successivo ovvero in una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 370/1999. Al ricercatore spetta il trattamento economico previsto dalla legge 22 aprile 1987, n. 158 e dalle successive norme in materia. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed un associato estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del settore. La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta' e del dipartimento cui il ricercatore afferisce. Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel ruolo dei ricercatori confermati con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' del ricercatore sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato sara' nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio sara' sfavorevole il ricercatore cessera' di appartenere al ruolo.