Art. 13.

                        Nomina dei vincitori

    La  nomina  in  ruolo  dei  vincitori  e'  disposta  con  decreto
rettorale e decorre di norma dal 1o novembre successivo ovvero in una
data  anteriore,  in  caso  di attivita' didattiche da svolgere nella
parte  residua  dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 6
della legge n. 370/1999.
    Al  ricercatore  spetta  il  trattamento economico previsto dalla
legge 22 aprile 1987, n. 158 e dalle successive norme in materia.
    Dopo  tre  anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto  ad  un  giudizio  di conferma da parte di una commissione
nazionale,  composta  da tre professori di ruolo, di cui due ordinari
ed  un  associato  estratti  a  sorte  su un numero triplo di docenti
designati  dal  Consiglio  universitario  nazionale tra i docenti del
settore.
    La  commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e didattica
svolta  dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata
relazione  del  consiglio  di  facolta'  e  del  dipartimento  cui il
ricercatore afferisce.
    Se il giudizio sara' favorevole, il ricercatore sara' immesso nel
ruolo  dei ricercatori confermati con diritto al relativo trattamento
economico.
    Se  l'attivita'  del  ricercatore sara' valutata sfavorevolmente,
l'interessato sara' nuovamente sottoposto a giudizio dopo un biennio.
Se  anche  il  secondo  giudizio  sara'  sfavorevole  il  ricercatore
cessera' di appartenere al ruolo.