Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione comparativa, vanno inviate unitamente alla domanda
ed agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all'art. 3.
    Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o  consegnato  a  mano, nel termine previsto dal precedente comma non
potranno   essere   prese   in   considerazione   dalle   commissioni
giudicatrici.
    Sui  plichi  contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura  "Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione comparativa per
posti di ricercatore universitario di ruolo" e devono essere indicati
chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare
e la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche'
il cognome, nome e indirizzo del candidato.
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo'  rendere  la  dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo  luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore
ha  l'obbligo  di  consegnare,  per  ogni qualsivoglia suo stampato o
pubblicazione,  quattro  esemplari  alla  prefettura  della provincia
nella  quale  ha  sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale
procura della Repubblica".
    Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e  tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua originale.
    Per  le  procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche  e'  ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella  lingua  od  in  una  delle  lingue  per le quali e' bandito il
concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
    Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di valutazione
comparativa  deve  far  pervenire  tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
    E'   facolta'   del   candidato   inviare  copia  delle  medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.