Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando di concorso (decreto rettorale
n. 1392 del 14 settembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 settembre  1999  come modificato dal decreto rettorale n. 1650 del
19 ottobre  1999), consultabile nella sua veste originaria ed attuale
al  seguente  sito  WEB:  www.unibo.it/apers, le pubblicazioni che il
candidato  ritenga  utile presentare per la valutazione comparativa e
che  siano  state  indicate  nella  domanda  ai  sensi  del  punto 4,
dell'art. 4,  dovranno  essere  inviate,  mediante  raccomandata  con
avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la
struttura  di  riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato
nell'art. 1   del  bando  di  concorso,  alla  sede  della  facolta',
Dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
(cd. sede concorsuale), entro trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto costitutivo delle stesse,
all'indirizzo  indicato nel decreto citato. E' facolta' del candidato
trasmettere   copia   delle  pubblicazioni  anche  ai  componenti  la
commissione a ciascuno presso il proprio Ateneo di appartenenza.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:  l'Universita',  la  facolta', la sigla ed il nome del
settore  scientifico-disciplinare,  la  qualifica  per  la  quale  si
intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della facolta',
Dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  termine,  questa amministrazione potra' dispone liberamente
del materiale non ritirato.