Art. 10. 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie, distinte per profilo di appartenenza secondo quanto indicato nell'art. 1, comma 2, e nel limite dei posti rispettivamente disponibili, verranno chiamati a svolgere l'attivita' presso le sedi nelle quali sono risultati vincitori. 2. La presa di servizio dovra' avvenire entro e non oltre il termine che sara' comunicato dall'amministrazione universitaria e con le modalita' successivamente definite. Il candidato dovra' aver ottenuto l'esonero parziale presso l'amministrazione di provenienza. 3. Alla data della presa di servizio il candidato dovra' presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'amministrazione. Ove nel suddetto termine, per qualunque causa, il candidato non si presentasse o non potesse iniziare a svolgere l'attivita', decadra' da ogni diritto e l'amministrazione potra' invitare i candidati che seguono nella graduatoria a prenderne il pasto nell'ordine della graduatoria stessa. 4. Il candidato risultato vincitore si impegna a sostenere in prima persona le spese compiute nello svolgimento della propria attivita' ad eccezione di quelle compiute per i trasferimenti presso le scuole ove il tirocimo verra' svolto.