Art. 10.
    1.  I  candidati  utilmente collocati nelle graduatorie, distinte
per  profilo  di  appartenenza  secondo  quanto indicato nell'art. 1,
comma 2, e nel limite dei posti rispettivamente disponibili, verranno
chiamati  a  svolgere  l'attivita'  presso  le  sedi nelle quali sono
risultati vincitori.
    2.  La  presa  di  servizio  dovra' avvenire entro e non oltre il
termine che sara' comunicato dall'amministrazione universitaria e con
le  modalita'  successivamente  definite.  Il  candidato  dovra' aver
ottenuto l'esonero parziale presso l'amministrazione di provenienza.
    3.  Alla  data  della  presa  di  servizio  il  candidato  dovra'
presentare     i     documenti     e    gli    attestati    richiesti
dall'amministrazione.  Ove nel suddetto termine, per qualunque causa,
il  candidato  non  si  presentasse o non potesse iniziare a svolgere
l'attivita',  decadra'  da  ogni  diritto  e l'amministrazione potra'
invitare  i  candidati  che  seguono nella graduatoria a prenderne il
pasto nell'ordine della graduatoria stessa.
    4.  Il  candidato  risultato  vincitore si impegna a sostenere in
prima  persona  le  spese  compiute  nello  svolgimento della propria
attivita'  ad eccezione di quelle compiute per i trasferimenti presso
le scuole ove il tirocimo verra' svolto.