Art. 5.

                             Esclusioni

    1.  Tutti  i  candidati sono ammessi con riserva allo svolgimento
della  prova  scritta.  L'amministrazione  puo' disporre in qualsiasi
momento,  con  proprio  provvedimento motivato, anche successivamente
allo  svolgimento  di  entrambe  le  prove di esame, l'esclusione dal
concorso   stesso  per  mancanza  dei  requisiti  di  partecipazione.
L'esclusione sara' comunicata all'interessato.