Art. 5. Esclusioni 1. Tutti i candidati sono ammessi con riserva allo svolgimento della prova scritta. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento di entrambe le prove di esame, l'esclusione dal concorso stesso per mancanza dei requisiti di partecipazione. L'esclusione sara' comunicata all'interessato.