Art. 7.

                          Titoli valutabili

    1.  La commissione attribuira' per ogni candidato una valutazione
ai seguenti titoli, con punteggi massimi indicati:
      a) attivita'  documentate  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
b),  un  massimo complessivo di 10 punti; le attivita' svolte possono
essere  documentate  e  valutate  sulla  base  degli elementi forniti
tramite   dichiarazioni   dei  responsabili  delle  attivita'  svolte
(presidi,  responsabili  di  progetto,  direttori di ricerca, ecc.) o
dichiarazioni di atto notorio;
      b) pubblicazioni  di  ricerca  didattica  e  di  ricerca  sulla
formazione   o  relative  tematiche  trasversali  rilevanti  ai  fini
didattici  (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di
genere,  disagio e handicap), per un massimo complessivo di 10 punti,
nell'attribuzione  dei  quali  verranno valutati in misura maggiore i
titoli aventi specifica attinenza con le funzioni richieste;
      c) titoli  culturali aggiuntivi anche conseguiti all'estero per
un   massimo   complessivo   di   10   punti;  dottorati,  scuole  di
specializzazione,  laurea aggiuntiva (che non riguardi specificamente
l'insegnamento  o la didattica, nel qual caso rientrano nel punto a),
corsi di perfezionamento, altri concorsi, etc.