Art. 7. Titoli valutabili 1. La commissione attribuira' per ogni candidato una valutazione ai seguenti titoli, con punteggi massimi indicati: a) attivita' documentate di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), un massimo complessivo di 10 punti; le attivita' svolte possono essere documentate e valutate sulla base degli elementi forniti tramite dichiarazioni dei responsabili delle attivita' svolte (presidi, responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.) o dichiarazioni di atto notorio; b) pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione o relative tematiche trasversali rilevanti ai fini didattici (ad esempio multiculturalita', multimedialita', cultura di genere, disagio e handicap), per un massimo complessivo di 10 punti, nell'attribuzione dei quali verranno valutati in misura maggiore i titoli aventi specifica attinenza con le funzioni richieste; c) titoli culturali aggiuntivi anche conseguiti all'estero per un massimo complessivo di 10 punti; dottorati, scuole di specializzazione, laurea aggiuntiva (che non riguardi specificamente l'insegnamento o la didattica, nel qual caso rientrano nel punto a), corsi di perfezionamento, altri concorsi, etc.