Art. 11. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviati all'Universita' entro tre mesi dall'invito al ritiro. A tal fine il candidato dovra' indicare all'atto della domanda se intende recuperare o meno la documentazione presentata. Trascorso tale termine l'Universita' degli studi di Udine disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.