Art. 3.

            Domande di ammissione dei candidati italiani

    Per   partecipare  alla  valutazione  comparativa,  il  candidato
compila  il  modulo  della  domanda  (All. "A") fornito anche per via
telematica   (http://www.amm.uniud.it/ripe/prebando.html)   indicando
obbligatoriamente  il  codice fiscale e ne stampa una copia, in carta
semplice,  che,  debitamente  firmata,  dovra'  essere  indirizzata e
presentata  direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento  all'Universita'  degli  studi  di  Udine  - Ripartizione
Personale  Ufficio  Concorsi - Via Palladio 8 - 33100 Udine, entro il
termine  perentorio,  a  pena  di  esclusione, di trenta giorni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana.  La  domanda  di  partecipazione  si  considera
prodotta  in  tempo  utile  anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Sulla  busta  contenente  la  domanda  deve  essere  riportata la
dicitura  "domanda  di  partecipazione  a  procedura  di  valutazione
comparativa  per posti di professore di prima fascia" e devono essere
indicati   chiaramente   la   sigla   e   il   titolo   del   settore
scientifico-disciplinare  e  la  facolta'  per il quale l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza e' rinviata al primo giorno feriale utile.
    La  domanda  del  candidato  deve contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare  in  modo  univoco  la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
    I   candidati   che  intendano  partecipare  a  piu'  valutazioni
comparative  devono  presentare  distinte domande e relativi allegati
per ciascuna di esse.
    Nella  domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice fiscale.
    Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1)  la  cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati ai cittadini
dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      3)  di  non  essere  professore universitario di ruolo di prima
fascia  inquadrato  nello stesso settore scientifico-disciplinare per
il  quale  presenta  la  domanda  od  in uno di quelli ad esso affini
indicati all'art. 1;
      4)   di   aver   rispettato  l'obbligo  previsto  dal  comma  4
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
    "Ogni   candidato,   a   pena  di  esclusione,  puo'  partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore  a  cinque presso le varie Sedi Universitarie, nell'arco di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
    Il  candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento".
      5)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127  lettera  d)  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      6)  di  essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune  ed  indicando  eventualmente  i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
      7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    La  mancanza  di  dichiarazione  dei  punti  successivi  al n. 1)
comportera'  l'esclusione  dalla valutazione comparativa, salvo che i
difetti non siano facilmente e tempestivamente sanabili.
    Nella  domanda  deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge  ai  fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
deve  essere  tempestivamente  comunicata  all'ufficio  cui  e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
    I  candidati  devono  inoltre  dichiarare  di rivestire o meno la
qualifica  di  professore  associato,  ai  sensi  di  quanto previsto
all'art. 9 del presente bando.
    Qualora   i  candidati  debbano  sostenere  la  prova  didattica,
dovranno  indicare  la  disciplina  prescelta,  ove  tale  scelta sia
espressamente prevista dall'art. 1 del presente bando.
    I  candidati  dovranno,  inoltre, indicare la scelta delle lingue
straniere  di cui devono dimostrare conoscenza nel corso della prova,
ove espressamente previsto dall'art. 1 del bando.
    I  candidati  riconosciuti  handicappati devono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria,   inoltre,   non  assume  alcuna  responsabilita'  per
eventuale   mancato   oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni
relative   al   concorso   per   cause  imputabili  con  colpa  grave
all'amministrazione  stessa  ma  a  disguidi postali o telegrafici, a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    I candidati devono allegare alla domanda:
      1) fotocopia di documento di riconoscimento;
      2) fotocopia del codice fiscale;
      3) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per  i  settori  scientifico  disciplinari  per i quali e' richiesto,
completo  di:  elenco  firmato  dei  titoli  di operosita' didattica,
scientifica  e  organizzativa  prodotti  per la procedura valutativa;
elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche; elenco firmato delle
pubblicazioni scientifiche presentate per la valutazione comparativa;
      4)  titoli di operosita' didattica, scientifica e organizzativa
prodotti  per la procedura valutativa e ricompresi nell'elenco di cui
all'art. 9 del presente bando;
      5)  pubblicazioni  scientifiche,  in regola con le modalita' di
cui al successivo art. 5.
    I  candidati  hanno  l'obbligo  di inviare a ciascun membro della
commissione,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale  del decreto di nomina delle commissioni, con una procedura
che attesti sia l'avvenuta spedizione che il ricevimento da parte dei
destinatari, copia in carta semplice dei seguenti documenti:
      1) curriculum sottoscritto, comprensivo della propria attivita'
scientifica e didattica, nonche' dell'attivita' clinico assistenziale
per  i  settori  scientifico  disciplinari  per i quali e' richiesto,
completo  di: elenco sottoscritto dei titoli di operosita' didattica,
scientifica  e  organizzativa  prodotti  per la procedura valutativa;
elenco   sottoscritto   delle   pubblicazioni   scientifiche;  elenco
sottoscritto  delle  pubblicazioni  scientifiche  presentate  per  la
valutazione comparativa;
      2)  elenco  dei  titoli  di operosita' didattica, scientifica e
organizzativa  prodotti  per  la  procedura  valutativa  e ricompresi
nell'elenco di cui all'articolo 9 del presente bando;
      3) pubblicazioni scientifiche.
    I   documenti   inviati   a   ciascun  membro  della  commissione
giudicatrice  dovranno  essere  identici  a  quelli presentati con la
domanda di partecipazione.
    Il mancato adempimento del suddetto obbligo comporta l'esclusione
del candidato dalla procedura di valutazione comparativa.
    I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
    I   titoli   possono  essere  prodotti  in  originale,  in  copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo   2   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato "D".
    I  candidati  possono ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  consentita  dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998, per comprovare: titolo di
studio   o   qualifica  professionale;  esami  sostenuti;  titolo  di
specializzazione,  di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica, compilando l'allegato "C".
    Tutti  gli  stati, fatti e qualita' personali utili ai fini della
presente  procedura  di  valutazione  comparativa  e non compresi tra
quelli  sopra  indicati possono essere comprovati a titolo definitivo
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, compilando l'allegato "D".
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta ai sensi di legge.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Non   verranno   prese  in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando, ne' sara' ammessa alcuna
integrazione documentale.