Art. 4. Attivita' delle commissioni giudicatrici 1. La commissione giudicatrice compila, per la classe di concorso e per ciascuna delle regioni per le quali i candidati hanno prodotto domanda di partecipazione, distinte graduatorie di merito, nonche' distinti elenchi degli abilitati e distinti elenchi dei candidati che, gia' in possesso di abilitazione, abbiano partecipato al concorso, al solo fine di avvalersi del miglior punteggio eventualmente conseguito nelle prove di esame. 2. Le graduatorie di merito e gli elenchi, di cui al precedente comma, sono approvati dall'ufficio scolastico che cura l'organizzazione del concorso, svolto a livello interregionale secondo le disposizioni di cui all'art. 14 del bando di concorso 1o aprile 1999, citato in premessa. 3. Le graduatorie di merito e gli elenchi sono quindi inviati, insieme ai relativi atti, agli uffici originariamente competenti per territorio previsti dal bando. 4. Le attivita' di contenzioso sono di competenza dell'ufficio che cura la gestione unificata del concorso, salvo quelle che al momento della trasmissione dei plichi siano gia' state poste in essere dall'ufficio che ha ricevuto le domande di partecipazione al concorso. Art. 5, Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute o richiamante nei bandi di concorso di cui alle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 31 marzo 2000 Il direttore generale: Paradisi