Art. 10.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati  e  li  trasmette  ai  competenti  organi  accademici per i
successivi  adempimenti.  Nel  caso in cui riscontri vizi di forma il
rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato
gli  atti  alla  commissione per la regolarizzazione, stabilendone il
termine.
    Il  consiglio  della  facolta'  che  ha richiesto il bando, entro
sessanta   giorni  dalla  data  del  decreto  di  accertamento  della
regolarita'  degli  atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  proporre,  con  motivata  delibera, la
nomina  di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a maggioranza  degli  aventi  diritto  al voto, di non procedere alla
chiamata  specificando  i  motivi  di  difformita', in relazione alle
proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma  e'  assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La
nomina  e'  disposta  con  decreto rettorale e decorre dal 1 novembre
successivo.
    I  candidati  risultati  idonei  i quali non siano stati chiamati
entro  il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in  ruolo,  entro  un  triennio  decorrente dalla data del decreto di
accertamento  della  regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte  di  altre  universita'  che  non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
    Gli  idonei  di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che  rinunciano  alla  nomina  presso  l'Universita'  degli  studi di
Brescia  perdono  il  titolo  alla  nomina in ruolo da parte di altri
atenei.