Art. 12.

                   Documenti di rito per la nomina

    I   candidati   idonei   chiamati   dalla   facolta'  riceveranno
comunicazione diretta dal rettore.
    Nel  termine  di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori,  se  cittadini  italiani  o di altro Stato della Comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
      1) certificato medico rilasciato da un medico militare, o da un
ufficiale  sanitario  dell'A.S.L.  da cui risulti che il candidato e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica.
    Tale  certificato  deve  essere  di data non anteriore a sei mesi
dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
      2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
      a) data e luogo di nascita;
      b) cittadinanza;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) la  posizione  agli  effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
      e) l'inesistenza    di    condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
      f) il codice fiscale;
      g) la composizione del nucleo familiare;
      h) gli  impieghi  ricoperti  alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso di
rapporto di impiego in corso, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi
dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    Il  vincitore  che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c),  d),  e  e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
    I  vincitori  devono altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto  1988,  n. 370, la domanda di partecipazione alla procedura
di valutazione comparativa ed i documenti ad essa allegati.
    Il  cittadino  extracomunitario,  vincitore  della  procedura  di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato,  pena  la  decadenza  al diritto alla nomina, i seguenti
documenti:
      1) certificato di nascita;
      2) certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare  anche  la  mancanza  di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico.
      3) certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  militare  o
ufficiale  sanitario  dell'A.S.L.,  o equipollente, dal quale risulti
che  il  candidato  e'  fisicamente  idoneo  all'impiego per il quale
concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956, n. 837.
    Il  certificato  deve  contenere  l'espressa dichiarazione che il
candidato  e'  esente  da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica;
      4) certificato attestante la cittadinanza;
      5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
    I  documenti  di  cui  ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data  non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
    Il   certificato   relativo   al   punto   n. 5)  deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    I  certificati  rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  vincitore  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I vincitori dovranno altresi' regolarizzare, ai sensi della legge
23 agosto 1998, n. 370, la domanda di partecipazione alla valutazione
comparativa e i documenti ad essa allegati.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato don decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.