Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
      1) coloro  che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3) coloro  che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) i   professori   universitari   di  ruolo  di  prima  fascia
inquadrati  nello stesso settore scientifico disciplinare relativo al
posto  per  il  quale  e'  indetta  la  procedura  ovvero  in settori
scientifico-disciplinari   facenti  parte  della  stessa  area,  come
individuata dalla medesima lettera iniziale della sigla del settore;
      5) coloro  che  abbiano  gia'  presentato nell'arco di un anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,   cinque   domande   di   partecipazione   a   valutazioni
comparative,  compresa  la  presente,  presso  questa  od  altre sedi
universitarie, per posti di seconda fascia.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.