Art. 3.

            Domande di ammissione dei candidati italiani

    Per   partecipare  alla  valutazione  comparativa,  il  candidato
compila  la  domanda  secondo lo schema allegato (allegato A) fornito
anche    per    via    telematica   (http://www.unibs.it)   indicando
obbligatoriamente  il  codice  di  identificazione  personale (codice
fiscale).  La domanda, in carta semplice, debitamente firmata, potra'
essere  consegnata  a  mano a questa universita' (ufficio protocollo)
piazza  del  Mercato,  n. 15 - Brescia, nei giorni lunedi', martedi',
mercoledi' e giovedi' dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle  ore 17.30 e il venerdi' dalle ore 8.30 alle ore 13.30, entro il
termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni decorrenti
dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale,  oppure  potra'  essere  inviata  a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento al rettore di questo Ateneo
(piazza  del  Mercato,  n. 15  -  25121  Brescia)  entro  il  termine
indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.   Non   e'   consentito  l'invio  della  domanda  in  via
telematica.
    La  domanda  del  candidato  deve contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare  in  modo  univoco  la facolta' ed il settore scientifico
disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso.
    I   candidati   che   intendano   partecipare   alla  valutazione
comparativa   per   piu'  settori  scientifico  disciplinari,  devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
    Nella  domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale  (codice  fiscale). Le candidate coniugate debbono indicare
nell'ordine il cognome da nubile, il nome ed il cognome acquisito con
il matrimonio.
    Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1) la  cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati  ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      3) di  non  essere professore universitario di ruolo di prima o
seconda   fascia   inquadrato   nello   stesso   settore  scientifico
disciplinare per il quale presenta la domanda;
      4) di   aver   rispettato   l'obbligo   previsto  dal  comma  4
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
    "Ogni   candidato,   a   pena  di  esclusione,  puo'  partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
    Il  candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento".
      5) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127  lettera  d)  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      6) di  essere  iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune  ed  indicando  eventualmente  i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
      7) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari.
    La    mancanza    delle   dichiarazioni   richieste   comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
    In calce alla domanda il candidato deve indicare i documenti alla
stessa allegati.
    Il  candidato  deve indicare la disciplina prescelta per la prova
didattica di cui al successivo art. 9.
    Nella  domanda  deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
    Ogni    eventuale    variazione    dello   stesso   deve   essere
tempestivamente  comunicata  all'ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma  a  disguidi  postali  o  telegrafici,  a  fatto  di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
    I candidati riconosciuti portatori di handicap devono specificare
nella  domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    I  candidati  devono  allegare  alla  domanda una fotocopia di un
documento d'identita' e una fotocopia del codice fiscale.
    Gli  aspiranti  che  siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
      1) curriculum  della  propria attivita' scientifica e didattica
nonche'  il  curriculum  dell'attivita'  clinico  assistenziale per i
settori scientifico disciplinari per i quali e' richiesto;
      2) titoli  ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa
e relativo elenco;
      3) elenco  firmato  delle  pubblicazioni che saranno presentate
con le modalita' di cui al successivo art. 5.
    I titoli devono essere prodotti in carta semplice.
    I  candidati  possono  dimostrare  il  possesso  dei titoli sopra
indicati  mediante  la  forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    I  titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Non  saranno  prese  in  considerazione  le domande che non siano
presentate  direttamente o inviate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento nel termine stabilito dal bando.
    Al  presente  decreto  e'  allegato  (prospetto  A)  lo schema di
domanda cui gli interessati potranno utilmente uniformarsi.