Art. 4. Domande di ammissione dei candidati stranieri I candidati stranieri devono presentare la domanda di ammissione in lingua italiana, con esclusione di altre lingue. I candidati cittadini stranieri devono dichiarare, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 3: 1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza. La mancanza delle dichiarazioni richieste comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa. I cittadini dell'Unione europea possono: a) dimostrare il possesso dei titoli mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; oppure, b) produrre i titoli in originale in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.