Art. 4.

            Domande di ammissione dei candidati stranieri

    I  candidati stranieri devono presentare la domanda di ammissione
in lingua italiana, con esclusione di altre lingue.
    I candidati cittadini stranieri devono dichiarare, oltre a quanto
previsto dal precedente articolo 3:
      1) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      2) di  godere  dei  diritti  civili  e  politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
    La    mancanza    delle   dichiarazioni   richieste   comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa.
    I cittadini dell'Unione europea possono:
      a) dimostrare  il  possesso  dei  titoli  mediante  la forma di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge  n. 15/1968  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 403/1998;
    oppure,
      b) produrre  i  titoli in originale in copia autenticata ovvero
in  copia  dichiarata  conforme  all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    I  cittadini  extracomunitari  non residenti in Italia secondo le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono  produrre  i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.