Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione  comparativa, con un elenco firmato, vanno inviate
con  apposito  plico  raccomandato  o  consegnate  a mano all'ufficio
protocollo  entro  lo  stesso  termine  previsto per la presentazione
delle domande.
    Le   pubblicazioni   che   non   risultino   inviate,   in  plico
raccomandato, o consegnate a mano nel termine previsto dal precedente
primo  comma  non  potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle
commissioni giudicatrici.
    E'   facolta'   del   candidato   inviare  copia  delle  medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
    Sui  plichi  contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura  "Pubblicazioni:  procedura  di  valutazione comparativa per
posti  di  professore  universitario  di  ruolo  di seconda fascia" e
devono  essere  indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico  disciplinare  e  la  facolta' per il quale l'interessato
intende  partecipare,  nonche'  il  cognome,  nome  e  indirizzo  del
candidato.
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo'  rendere  la  dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia
delle  pubblicazioni  e'  conforme all'originale. La dichiarazione di
conformita'  puo'  essere resa in un unico documento complessivamente
per  tutte  le  pubblicazioni  non presentate in originale o in copia
autenticata, riportandone l'elenco.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
    "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo   di   consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale procura della Repubblica".
    Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e,
se  diversa  dall'italiano o dall'inglese, devono essere accompagnate
da una traduzione in una delle lingue indicate.
    Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di valutazione
comparativa  deve  far  pervenire  tante  copie di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.
    Il  numero  massimo delle pubblicazioni valutabili, ove previsto,
e'  indicato  all'art. 1  del  presente  bando.  E'  fatta  salva  la
possibilita'  di  presentare  un  elenco completo delle pubblicazioni
allegato al curriculum.
    I   candidati   che  presenteranno  o  invieranno  un  numero  di
pubblicazioni superiore al limite eventualmente previsto dall'art. 1,
saranno  invitati  ad  indicare, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione di apposita raccomandata, quali pubblicazioni,
nel  numero  limite  consentito  dal bando, intendano sottoporre alla
valutazione  della  commissione. Decorso inutilmente tale termine, il
candidato   che   non  avra'  indicato  quali  pubblicazioni  intende
sottoporre  alla  valutazione  della  commissione sara' escluso dalla
procedura con decreto motivato del rettore.