Art. 7.

             Costituzione delle commissioni giudicatrici

    1. Le  commissioni  giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate  negli  articoli  2 della legge 3 luglio 1998 n. 210 e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390.
    2. Le  commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    In  caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi,
di decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero  nei  casi  previsti  dall'art. 4,  comma  1,  del decreto del
Presidente   della   Repubblica   19 ottobre   1998,   n. 390,  nelle
commissioni  giudicatrici  subentra  il  docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.